"Il Parma Calcio può tirare un mezzo sospiro di sollievo: il prossimo anno giocherà in Serie A. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale era attesa in queste ore ed è puntualmente arrivata: nessuna retrocessione d'ufficio per gli emiliani, che dovranno però scontare 5 punti di penalità la prossima stagione. Ad essere colpito più duramente è invece l’attaccante Emanuele Calaiò, autore dei messaggi incriminati e al quale è stata comminata una squalifica di 2 anni e un’ammenda di 20mila euro. Una sentenza che potrebbe porre fine alla carriera sportiva dell'ex attaccante di Napoli e Torino. Nei prossimi giorni il Tribunale Figc dovrà esprimersi anche in merito alla questione legata alle "plusvalenze gonfiate" del Chievo Verona. Anche per i veneti, la richiesta è quella della retrocessione.
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Il Tribunale Figc tiene il Parma in Serie A, ma con 5 punti di penalità
Niente retrocessione d'ufficio, stangata per Calaiò: due anni di squalifica. Gli emiliani fanno ricorso
"Pronta la reazione del Parma, che tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale ha comunicato di aver "deciso di presentare un ricorso per una pena “abnorme” ai danni di Calaiò e “iniqua” per tutta la squadra. Ecco il comunicato: “Il Parma Calcio 1913” si legge “prende atto con enorme amarezza della sentenza emessa in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale. Riteniamo abnorme la condanna del nostro tesserato Emanuele Calaiò rispetto ai fatti all’origine del deferimento e iniqua, illogica ed in contrasto con la recente giurisprudenza sportiva la pesantissima penalizzazione per responsabilità oggettiva inflitta alla nostra società. Confidiamo che la totale estraneità del Parma Calcio 1913 ad ogni comportamento meno che lecito venga riconosciuta già dalla Corte Federale di Appello, a cui ricorreremo in tempi brevissimi, nell’auspicio di trovare giustizia“.
LA SENTENZA:
“Alla luce dei principi testé enunciati, questo Tribunale ritiene provato che il Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS, irrilevante essendo che, nello specifico, a tutto voler concedere, questi possa essersi riferito unicamente alla propria incolumità fisica. E’ di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara” .
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