toro
Il parere dell’esperto:
di Riccardo Squinzani
ASPETTI DI DIRITTO SPORTIVO E FISCALE
Procediamo adesso all’analisi delle problematiche che mettono in discussione l’iscrizione del...
di Riccardo Squinzani
ASPETTI DI DIRITTO SPORTIVO E FISCALE
Procediamo adesso all’analisi delle problematiche che mettono in discussione l’iscrizione del...
di Riccardo Squinzani
ASPETTI DI DIRITTO SPORTIVO E FISCALEProcediamo adesso all’analisi delle problematiche che mettono in discussione l’iscrizione del Toro al campionato di serie A, traguardo conquistato dalla squadra sul campo, problematiche che potrebbero, nel peggiore dei casi, portare alla cancellazione stessa dell’attuale società.Al fine di ottenere l’iscrizione ai campionati di competenza, le società devono aver adempiuto a una serie di obbligazioni che diano pubblicità del loro stato patrimoniale e forniscano garanzie laddove si rilevino disavanzi. L’Organo individuato dalle Norme Organizzative Interne della FIGC per il controllo sull’equilibrio economico finanziario delle società di calcio professionistiche è la Co.Vi.So.C. alla quale, per quanto concerne l’anno in corso, le società entro il 30 giugno 2005 avrebbero dovuto documentare, tra gli altri requisiti, l’avvenuto pagamento dei debiti al 31 marzo 2005 nei confronti del Fisco ovvero fornire garanzie (fideiussioni) idonee a garantirne l’esigibilità. Tra tutta la documentazione prodotta dal Toro è stata rinvenuta la fideiussione ‘incriminata’. Ora la Co.Vi.So.C, entro il 9 luglio, deve emettere parere vincolante rispetto all’iscrivibilità o meno delle squadre ai campionati. Il Consiglio Federale, che si riunisce il 15 luglio, dovrà ‘ratificare’ la decisione. L’impugnazione di quest’ultima va proposta alla Camera di Conciliazione e arbitrato del CONI ovvero, in alternativa al TAR del Lazio e, eventualemente, al Consiglio di Stato. Tale impugnativa non ha l’effetto ulteriore di sospendere l’iter per l’iscrizione accennato, pertanto il Torino rischia di vedersi negata la richiesta di iscrizione al campionato di serie A 2005/2006. Ad oggi, a fronte della scoperta della falsa fideiussione, sembra che il Torino calcio abbia presentato alla Co.Vi.So.C. nei termini previsti una richiesta di incontro per la discussione del problema. Nell’ipotesi in cui venga negata l’iscrizione, alla squadra rimarrebbe la sola possibilità di accedere al cd.Lodo Petrucci. Questa norma, introdotta lo scorso anno dalla FIGC e recepita tra le NOIF, attribuisce alla FIGC stessa la facoltà, nel caso di società non ammesse ai campionati di A-B-C1 per mancato rispetto dei criteri economico – finanziari e che abbiano un anzianità di partecipazione a campionati professionisti superione ai 10 anni, di attribuire il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale. Ovviamente, alla nuova società non potranno partecipare, se non con una partecipazione minima, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale. Sulla società che richiede il titolo sportivo grava l’onere di produrre documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziarie e delle garanzie a copertura dei debiti. Così facendo le società con una grande tradizione sportiva che si trovano in dissesto economico possono mantenere il livello sportivo raggiunto ‘sostituendo’ il gruppo dirigente con il monitoraggio della Federazione. Fino ad oggi non vi sono casi di applicazione della predetta norma. Ritornando alla dichiarazione di fallimento, si può affermare che, nel caso in cui non vi fossero nuove società in grado di rilevare il titolo sportivo con il Lodo Petrucci, il Tribunale sarebbe costretto a dichiarare il fallimento della Società, imponendole l’iscrizione alla C2, sempre che, uno dei soggetti legittimati abbia depositato l’istanza.
In conclusione non possiamo negare che la situazione sia grave, tuttavia, abbiamo ricordo di altre vicende simili a questa, sia per ciò che concerne la necessità rateizzazione dei debiti fiscali che per l’inesistenza dei requisiti per l’iscrizione, in cui è intervenuta una soluzione di compromesso che, seppure contestabile, ha contribuito a mantenere in vita una società che, per incapacità o per eccessiva ‘furbizia’ dei propri dirigenti e proprietari, versava in cattive acque senza sportivamente meritare il declassamento.
Riccardo Squinzani(dottore in legge, esperto di diritto del lavoro e della giurisprudenza sportiva)
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