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Inter-Torino: la prova tv assolve Belotti

Giudice Sportivo / Tosel: "In merito alla segnalazione del Procuratore federale, non è ravvisabile quella “evidenza” dell’ipotizzabile simulazione"

Redazione Toro News

"Prova televisiva per l'attaccante Andrea Belotti, accusato di aver simulato in occasione del contrasto con il nerazzurro Nagatomo, nel secondo tempo di Inter-Torino. L'azione ha portato al rigore del definitivo vantaggio granata e all'espulsione del difensore nipponico. Quindi la Prova TV richiesta dal Procuratore federale e infine la sentenza di assoluzione piena da parte del Giudice Sportivo Tosel. Un po' come era avvenuto contro il Carpi (QUI I DETTAGLI)

"LA SENTENZA

"Ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.51 del 4 aprile 2016) circa la condotta tenuta al 26° del secondo tempo dal calciatore Andrea Belotti (Soc. Torino); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore granata, in possesso del pallone, entrava nell’area di rigore avversaria, venendo contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzuro, che lo affiancava a stretto ed energico contatto. Nel superare l’antagonista il Belotti cadeva al suolo e l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento del calciatore Nagatomo.

"La posizione dei protagonisti nell’episodio segnalato rispetto ai pur molteplici angoli di ripresa televisiva non ha consentito di acquisire immagini idonee ad esprimere un sicuro giudizio circa l’effettivo contatto tra le gambe del calciatore interista ed il piede e la gamba destra del calciatore torinista e circa l’idoneità di tale eventuale (e presumibile) contatto a determinare comunque quella caduta, che indusse l’Arbitro alla concessione del calcio di rigore.

" Pertanto, non è ravvisabile quella “evidenza” dell’ipotizzabile simulazione, normativamente richiesta (art. 35 n. 1 punto 3.1 CGS) per la sua sanzionabilità. Il Giudice sportivo delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l’ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore Andrea Belotti.