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L’avv. Lubrano: “Caso tamponi Lazio: il Torino può richiedere il 3-0 a tavolino”

L'avvocato Enrico Lubrano

Esclusiva TN / Dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale Federale FIGC, l’avvocato ci spiega perché l’ottenimento della vittoria a tavolino è possibile

Gianluca Sartori

Lo scorso martedì 6 aprile il Tribunale Federale nazionale FIGC ha pubblicato le motivazioni della sentenza emanata il 26 marzo scorso sul cosiddetto caso-tamponi della Lazio. Il dispositivo condanna il club biancoceleste al pagamento di una multa di 150mila euro e inibisce il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito per sette mesi e i due medici, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, per un anno. Preliminarmente, durante il procedimento era stata respinta la richiesta del Torino FC di poter partecipare come terza parte interessata in quanto un capo di imputazione riguardava la partita Torino-Lazio del 1° novembre 2020.

Per commentare quanto statuito dal Tribunale Federale, abbiamo nuovamente chiesto lumi all’avvocato Enrico Lubrano, il cui parere nei giorni scorsi ci è servito in diverse occasioni da “bussola” per la comprensione delle questioni legali in cui è stata coinvolto recentemente il Torino. Lo ricordiamo: l’avv. Lubrano, uno dei massimi esperti italiani nel settore del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport, è colui che difendendo il Napoli davanti al Collegio di Garanzia del CONI per il caso Juventus-Napoli - insieme al collega Grassani - ha di fatto contribuito all’affermazione della pronuncia “pilota” per il campionato ai tempi del Covid, quella riguardante la prevalenza degli atti amministrativi ASL sulle norme dell’ordinamento sportivo.

Avvocato, cosa si può desumere dalle motivazioni della sentenza del Tribunale Federale FIGC (che riportiamo a questo link)?

“Alla luce di quanto acclarato, il calciatore Immobile non avrebbe dovuto disputare la gara Torino-Lazio dello scorso 1 novembre 2020. Questo perchè avrebbe dovuto essere posto in quarantena per almeno 10 giorni, essendo risultato positivo al Covid ed essendo del tutto irrilevante la negatività dei tamponi ai quali lo stesso è stato sottoposto dalla SS Lazio, come chiaramente indicato nella decisione in questione, per la precisione sotto il paragrafo 5.2”.

Una irregolarità chiara ai danni del Torino che, però, è stato escluso dal procedimento. C’è margine di manovra per la società granata, secondo lei?

“Ebbene, sì. In questa situazione - considerato anche che il calciatore Immobile è stato decisivo in tale gara (segnando il goal del provvisorio 3-3, in favore della Lazio, al minuto 95, poi seguito dal goal di Caicedo al minuto 98) - il Torino FC (senza impugnare la decisione del Tribunale Federale, che è favorevole al Torino) potrebbe ricorrere in unico grado innanzi alla Corte Sportiva di Appello (la cui decisione potrebbe essere eventualmente poi impugnata innanzi al Collegio di Garanzia) richiedendo due provvedimenti”.

Quali?

“Innanzitutto, la revocazione del provvedimento di omologazione del risultato della gara, ai sensi dell’art. 63.1. lett. d, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Questa norma recita che “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti” se, come riportato alla lettera d), “è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.

Un fatto decisivo come, appunto, lo schieramento di un giocatore che ha anche inciso sul risultato finale e che, come emerso successivamente, non avrebbe dovuto essere in campo.

“Esatto. Proprio per questo ci sono gli estremi per domandare la perdita della gara in questione nei confronti della SS Lazio (con contestuale attribuzione del 3-0 a tavolino in favore del Torino), ai sensi dell’art. 10.1. del Codice di Giustizia Sportiva che recita: “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 […] o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”.